-Statuto-
STATUTO
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO
ART. l) E’ costituita con sede in Roma, un'Associazione che assume la denominazione di "ANTEA FORMAD".
La sede sociale potrà essere trasferita per semplice deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
ART.2) L’associazione non ha fine di lucro e persegue i seguenti scopi:
a) Organizzazione e conduzione di scuole per corsi teorici e pratici di formazione per laureati in medicina, in infermieristica, scienze affini e umanistiche e per non laureati che possono essere impegnati nell'ambito delle cure palliative e/o assistenza domiciliare.
b) Organizzazione di convegni di studio e la formazione di ogni altra iniziativa diretta al miglioramento delle conoscenze in cura e/o medicina palliativa.
c) Organizzazione di corsi rivolti ai volontari desiderosi di operare di supporto agli operatori sanitari e non nel settore specifico delle cure palliative.
d) Organizzare e gestire la ricerca anche tramite centri in campo scientifico oncologico e medico in generale, ai fini della prevenzione, diagnosi e cura.
e) Realizzare in qualità di editore pubblicazioni, giornali, riviste di carattere scientifico e non, sia su supporto cartaceo che non.
L'Associazione può assumere partecipazioni in soggetti giuridici che svolgono attività sociali tali da consentire all’associazione stessa il conseguimento dello scopo sociale in forma diretta o mediata.
Può, inoltre, collaborare con ogni altro ente pubblico o privato che svolga, in qualsiasi maniera, attività attinenti indicate nel presente articolo.
L'Associazione, per il conseguimento dello scopo sociale, può accettare donazioni o può concludere ogni atto e/o contratto anche in convenzione o in accreditamento, con enti pubblici o privati.
ART.3) Il numero dei soci è illimitato. Sono soci, oltre quelli firmatari dell'atto costitutivo, quelli accettati come tali dal Consiglio di Amministrazione. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto.
L’ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale si riserva, discrezionalmente, di accogliere o respingere le domande di ammissione.
La delibera del Consiglio di Amministrazione è inappellabile.
ART.4) Le prestazioni e le modalità esplicative delle stesse che l'associazione potrà fornire per il conseguimento dello scopo sociale saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
ART.5) Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali ed al pagamento dei contributi associativi e delle quote di iscrizione ove dovuti.
ART.6) La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione per morosità e per radiazione.
L’esclusione per morosità e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Potrà essere adottato il provvedimento di radiazione nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di condotta riprovevole o per violazioni delle norme del presente Statuto o di regolamenti interni o di disposizioni emanate dai competenti organi dell'Associazione.
Le dimissioni saranno operative dal momento in cui saranno accolte dal Consiglio di Amministrazione.
PATRIMONIO SOCIALE
ART.7) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dai contributi e dalle quote di iscrizione, ove deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da erogazioni e lasciti diversi.
ART.8) Il contributo associativo, da versarsi all'inizio di ogni anno, viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione se ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio stesso per le esigenze economiche dell'Associazione.
BILANCIO
ART.9) L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; il bilancio relativo deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo.
ASSEMBLEA
ART.10) I soci sono convocati in assemblea, presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo riterrà opportuno e comunque almeno una volta l’anno entro il trentuno marzo.
ART.11) L'assemblea dei soci:
a) approva il bilancio;
b) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
c) delibera in merito alle eventuali modifiche del presente Statuto;
d) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione;
e) può costituire nuove sedi sul territorio nazionale.
ART.12) Per deliberare le eventuali modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.
ART.13) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con gli obblighi sociali. Sono ammesse le deleghe.
La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o telefax inviati a ciascun socio o mediante affissione, nella bacheca sociale, dell’apposito avviso almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale designa un altro socio a fungere da Segretario.
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’assemblea è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi di maggioranze qualificate previste dallo Statuto o dalla Legge.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART.14) L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, munito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione.
I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nella categoria dei soci.
Restano in carica un triennio e potranno essere riconfermati nella carica alla scadenza.
ART.15) Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il quale dura in carica fino a che non scade il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione da cui è eletto.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. Il Consiglio predispone il bilancio consuntivo perché venga sottoposto all'assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato a richiesta del Presidente o di almeno due dei suoi membri e delibera con il voto favorevole di almeno due Consiglieri.
La convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo, ma con preavviso di almeno ventiquattro ore sulla data fissata, affisso in sede.
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
ART.16) Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, la predisposizione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.
Esso tiene i conti della società e la nota delle spese, esegue i pagamenti ed è responsabile della regolare tenuta dei registri dell'Associazione e della redazione dei verbali.
Al Consiglio compete altresì la determinazione delle quote di iscrizione e contributi associativi e l'adozione nei confronti dei soci, ove ne siano i presupposti, delle deliberazioni di cui al precedente art.6.
Il Consiglio delibera la nomina dei componenti il Comitato Didattico, con il parere favorevole del Direttore didattico, ed il Direttore didattico di cui al successivo art.17 e per la formazione dei corsi.
COMITATO DIDATTICO, DIRETTORE DIDATTICO
E DIRETTORE DEI CORSI
ART.17) Il Comitato Didattico si compone di membri, il cui numero deve essere dispari, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i soci e non. Durano in carica un triennio o frazione in relazione alla durata del Consiglio di Amministrazione nominante.
Tale Comitato esamina e propone al Direttore didattico i corsi ritenuti rilevanti e/o interessanti in relazione ai fini istituzionali dell'Ente.
Predispone i programmi dei corsi, i quali verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
ART.18) Il Direttore Didattico visiona le proposte di corsi fatte dal Comitato Didattico e sottopone al Consiglio di Amministrazione quelle da esso ritenute idonee.
ART.19) Per ogni tipologia di corso viene nominato dal Comitato Didattico, un Coordinatore Didattico che può essere scelto anche tra i non Soci. Questi si avvale di docenti e collaboratori con profili professionali adeguati alla realizzazione del singolo corso.
ART.20) I corsi, i docenti, le spese, le modalità di realizzazione, pubblicazioni e pubblicizzazione dovranno avere l’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
DISPOSIZIONI FINALI
ART.21) Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.